Art. 2.
(Livelli essenziali di assistenza
per le persone non autosufficienti).

      1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, le persone non autosufficienti hanno diritto di accedere a un progetto di vita individualizzato, come definito dall'articolo 4 della presente legge.
      2. Le prestazioni garantite ai sensi del comma 1 non sono sostitutive di quelle socio-sanitarie già previste dalla normativa vigente.

 

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